Sono riconosciuti come redditi computabili tutti i redditi che il richiedente riceve o potrebbe ricevere in tempo utile.
Art. 22 – Redditi computabili
Art. 22
Redditi computabili
- Percorso della struttura
- Titolo primo: Svizzeri all’estero Capitolo 4: Aiuto sociale Sezione 2: Prestazioni di aiuto sociale all’estero
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 15.12.2024
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Art. 22 Redditi computabili Sono riconosciuti come redditi computabili tutti i redditi che il richiedente riceve o potrebbe ricevere in tempo utile. Titolo primo: Svizzeri all’estero / Capitolo 4: Aiuto sociale / Sezione 2: Prestazioni di aiuto sociale all’estero
- SR-Nummer
- SR 195.11
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 07.10.2015
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale