Il marito può proporre l’azione entro un anno dacché ebbe notizia della nascita e dell’esclusa sua paternità, o del concubito di un terzo con la madre al tempo del concepimento, in ogni caso però entro cinque anni dalla nascita.
L’azione del figlio può essere proposta al più tardi un anno dopo la raggiunta maggiore età.
Scaduto il termine, la contestazione è ammessa se il ritardo è scusato da gravi motivi.