L’interessato o una persona a lui vicina può, per scritto, adire il giudice competente nei seguenti casi:
ricovero ordinato dal medico;
permanenza coatta disposta dall’istituto;
rifiuto della richiesta di dimissione da parte dell’istituto;
trattamento di una turba psichica in assenza di consenso;
misure restrittive della libertà di movimento.
Il termine per adire il giudice è di dieci giorni dalla comunicazione della decisione. Per le misure restrittive della libertà di movimento, il giudice può essere adito in ogni tempo.
La procedura è retta per analogia dalle disposizioni sulla procedura dinanzi all’autorità giudiziaria di reclamo.
Ogni domanda che sollecita una decisione giudiziaria è trasmessa senza indugio al giudice competente.