Soggiacciono alla riduzione come le disposizioni a causa di morte:
le liberalità fatte in acconto della quota ereditaria per causa di nozze, corredo o cessione di beni, in quanto non sieno soggette a collazione;
i contratti di fine e rinuncia d’eredità;
le donazioni liberamente revocabili e quelle fatte dal disponente negli ultimi cinque anni precedenti alla di lui morte, eccettuati i regali d’uso;
le alienazioni fatte dal disponente con la manifesta intenzione di eludere le disposizioni sulla legittima.