Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta.
La rinuncia si presume quando l’insolvenza del defunto al momento dell’aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali.
Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta.
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Art. 566 1 Gli eredi legittimi ed istituiti possono rinunciare alla successione loro devoluta. 2 La rinuncia si presume quando l’insolvenza del defunto al momento dell’aperta successione fosse notoria o risultasse da atti officiali. Libro terzo: Del diritto successorio / Parte seconda: Della devoluz