La costituzione in pegno dei fondi agricoli è inoltre retta dalla legge federale del 4 ottobre 1991652 sul diritto fondiario rurale.
Art. 798a – Fondi agricoli
Art. 798a651
- 651 Introdotto dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821).
- 652 RS 211.412.11
- Contesto dell’atto
- SR 210 · CC · Legge federale · Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2026
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Art. 798a Introdotto dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). Introdotto dall’art. 92 n. 1 della LF del 4 ott. 1991 sul diritto fondiario rurale, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 1410; FF 1988 III 821). La
- SR-Nummer
- SR 210
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 10.12.1907
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale