Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare.
Art. 80 – In genere
Art. 80
- Contesto dell’atto
- SR 210 · CC · Legge federale · Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2026
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Art. 80 Per costituire una fondazione occorre che siano destinati dei beni al conseguimento di un fine particolare. Libro primo: Del diritto delle persone / Titolo secondo: Delle persone giuridiche / Capo terzo: Delle fondazioni / A. Costituzione / I. In genere
- SR-Nummer
- SR 210
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 10.12.1907
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale