In luogo degli incanti pubblici, il diritto cantonale può prescrivere una stima officiale il cui importo debba valere per la purgazione delle ipoteche.
Art. 830 – Stima officiale
Art. 830
- Contesto dell’atto
- SR 210 · CC · Legge federale · Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2026
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Art. 830 In luogo degli incanti pubblici, il diritto cantonale può prescrivere una stima officiale il cui importo debba valere per la purgazione delle ipoteche. Libro quarto: Dei diritti reali / Parte seconda: Dei diritti reali limitati / Titolo ventesimosecondo: Del pegno immobiliare / Capo secondo
- SR-Nummer
- SR 210
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 10.12.1907
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale