L’autorità federale o cantonale competente pronuncia la soppressione della fondazione, su richiesta o d’ufficio, se:
il fine non può più essere conseguito e la fondazione non può essere mantenuta mediante una modifica dell’atto di fondazione; o
il fine è diventato illecito o immorale.
La soppressione delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche è pronunciata dal giudice.