I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto.
Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale.
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Art. 9 1 I registri pubblici ed i pubblici documenti fanno piena prova dei fatti che attestano, finché non sia dimostrata l’inesattezza del loro contenuto. 2 Questa prova non è soggetta ad alcuna forma speciale. Titolo preliminare / E. Prove / II. Prova dei documenti pubblici