Chi in buona fede ha ricevuto una cosa mobile a titolo di proprietà o di un diritto reale limitato dev’essere protetto nel suo possesso, anche se la cosa fosse stata affidata all’alienante senza facoltà di disporne.
Art. 933 – Cose affidate
Art. 933
- Contesto dell’atto
- SR 210 · CC · Legge federale · Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.07.2026
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Art. 933 Chi in buona fede ha ricevuto una cosa mobile a titolo di proprietà o di un diritto reale limitato dev’essere protetto nel suo possesso, anche se la cosa fosse stata affidata all’alienante senza facoltà di disporne. Libro quarto: Dei diritti reali / Parte terza: Del possesso e del registro
- SR-Nummer
- SR 210
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 10.12.1907
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale