Nel registro fondiario sono intavolati come fondi:
i beni immobili;
i diritti per sè stanti e permanenti costituiti sui fondi;
le miniere;
le quote di comproprietà d’un fondo.
Un regolamento del Consiglio federale darà le norme particolari su le condizioni e il modo d’intavolazione dei diritti per sé stanti e permanenti, delle miniere e delle quote di comproprietà d’un fondo.