Chi ha praticato un intervento ai sensi dell’articolo 2 capoverso 2 su una persona incapace di discernimento lo notifica all’autorità di protezione degli adulti entro dieci giorni.
Chi ha sterilizzato una persona sotto curatela generale o permanentemente incapace di discernimento notifica l’intervento entro 30 giorni al dipartimento cantonale competente in materia di sanità o all’ufficio da questo designato.11
La notificazione non deve contenere indicazioni che permettano l’identificazione delle persone.