Il funzionario competente secondo l’articolo 4 o 5 autentica la firma di una persona nei casi previsti dalla presente ordinanza. Poco prima verifica la sua identità.
Autentica la conformità delle copie e delle fotocopie all’originale.
Il funzionario che dubita dell’autenticità di una firma o non è certo che il documento sia stato allestito dall’autorità competente può chiederne l’autenticazione da parte del servizio competente in Svizzera o all’estero.