Le celebrazioni di matrimoni, nonché le dichiarazioni concernenti la volontà di convertire l’unione domestica registrata in matrimonio, il riconoscimento di un figlio, il cognome e il cambiamento del sesso nel registro dello stato civile sono documentate dall’ufficio dello stato civile che ha effettuato l’atto ufficiale.119
La competenza di documentare le dichiarazioni fatte a una rappresentanza svizzera all’estero è retta per analogia dall’articolo 23.120
Il riconoscimento di un figlio dinanzi al giudice o per disposizione a causa di morte è documentato dall’ufficio dello stato civile della sede dell’autorità giudiziaria o del luogo in cui avviene l’apertura del testamento. È fatta salva la competenza di un ufficio dello stato civile speciale in virtù dell’articolo 2 capoverso 2 lettera b.
La ricezione della dichiarazione a comprova di dati non controversi prevista nell’articolo 17 è di competenza dell’ufficio dello stato civile che ha rilevato lo straniero nel registro dello stato civile.