La sepoltura o la cremazione e il rilascio della carta di passo per il cadavere possono aver luogo soltanto dopo che la morte o il rinvenimento del cadavere sono stati notificati allo stato civile.
In casi eccezionali, l’autorità competente conformemente al diritto cantonale può permettere la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere senza disporre di una conferma della notificazione di una morte. In questo caso essa provvede senza indugio alla notificazione all’ufficio dello stato civile.
Se la sepoltura, la cremazione o il rilascio della carta di passo per il cadavere sono avvenuti senza il permesso dell’autorità competente prima della notificazione allo stato civile, l’iscrizione può essere fatta soltanto per ordine dell’autorità di vigilanza.