L’autorità di vigilanza decide sulla domanda di autorizzazione alla celebrazione del matrimonio di fidanzati stranieri, entrambi non domiciliati in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP267).
La domanda deve essere presentata all’ufficio dello stato civile che celebra il matrimonio. Occorre allegare:
la dichiarazione di riconoscimento del matrimonio dello Stato di domicilio o di origine di entrambi i fidanzati (art. 43 cpv. 2 LDIP);
i documenti di cui all’articolo 64.
Simultaneamente con la decisione sulla domanda di autorizzazione l’autorità di vigilanza decide sull’esecuzione nella forma scritta della procedura preparatoria del matrimonio (art. 69).269