Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 15 Emolumenti 1 L’Autorità centrale federale riscuote dai genitori adottivi un emolumento per le prestazioni da essa fornite. 2 Può chiedere ai genitori adottivi il versamento di un anticipo. 3 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti. Capitolo 2: Esecuzione della Convenzione / Sezione 3