L’autorizzazione di accogliere un determinato minore può essere rilasciata se le condizioni di cui all’articolo 5 sono adempiute e sono presentati i seguenti documenti:
il certificato di idoneità dei futuri genitori adottivi;
un rapporto medico sulla salute del minore e un rapporto sulla vita del minore fino ad allora;
il consenso del minore sempre che la sua età e le sue capacità lo permettano;
il consenso dei genitori del minore all’adozione o una dichiarazione dell’autorità competente del Paese d’origine del minore che attesti che il consenso è stato dato conformemente alla legge o indichi le ragioni per le quali tale consenso non può essere dato;
la dichiarazione dell’autorità competente secondo il diritto del Paese d’origine del minore, che attesti che quest’ultimo può essere affidato ai futuri genitori adottivi in Svizzera.
L’autorità cantonale può esigere ulteriori documenti.
Se i documenti non sono redatti in una delle lingue ufficiali svizzere può richiederne la traduzione o incaricare terzi di farla.
L’autorizzazione indica segnatamente il nome, la data e il luogo di nascita del minore. Può essere subordinata a oneri e condizioni.
In caso di adozione internazionale, l’autorità cantonale decide prima dell’arrivo del minore se rilasciare l’autorizzazione. In casi eccezionali motivati, può approvare l’entrata del minore prima di decidere il rilascio dell’autorizzazione, segnatamente se la presentazione dei documenti di cui al capoverso 1 lettere b–e prima dell’arrivo del minore non è possibile o ragionevolmente esigibile.
Per i minori nati in Svizzera l’autorità cantonale decide prima dell’accoglienza se rilasciare l’autorizzazione.