La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.
Art. 13 – Entrata in vigore
Confronta i limiti
Art. 13
- Contesto dell’atto
- SR 211.223.131 · OMCCE · Ordinanza · Consolidation: 211.223.131 - 2021-01-01
- Percorso della struttura
- Sezione 5: Entrata in vigore
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2021
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Confronta i limiti
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Stato
–
Ultimo snapshot RUG
–
Versione dell’articolo
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 13 La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017. Sezione 5: Entrata in vigore
- SR-Nummer
- SR 211.223.131
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 15.02.2017
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale