Se tra i beni della successione vi è un’azienda agricola, sulla stessa ha un diritto di compera, purché sia idoneo a praticare la coltivazione diretta:
ogni discendente non erede;
ogni fratello o sorella o figlio loro non erede che, in caso di vendita dell’azienda, potrebbe far valere un diritto di prelazione.
L’articolo 11 capoverso 3 si applica per analogia.