Le disposizioni della presente legge relative ai fondi agricoli si applicano, salvo disposizione contraria, alle quote di comproprietà di fondi agricoli.
Gli articoli 15 capoverso 2 e 51 capoverso 2 si applicano ai fondi che fanno parte di un’azienda accessoria non agricola strettamente connessa a un’azienda agricola.
Le disposizioni della presente legge sul diritto all’utile si applicano a tutte le aziende e a tutti i fondi che l’alienante ha acquistato in vista dell’utilizzazione agricola.
Le disposizioni sulla correzione dei confini (art. 57) si applicano anche ai piccoli fondi (art. 2 cpv. 3).8