In caso d’alienazione di un’azienda agricola, l’affittuario ha un diritto di prelazione se:
intende procedere alla coltivazione diretta e ne sembra idoneo e
la durata legale minima dell’affitto prevista dalle disposizioni della legge federale del 4 ottobre 198527 sull’affitto agricolo è scaduta.
In caso d’alienazione di un fondo agricolo, l’affittuario ha un diritto di prelazione sulla cosa affittata se:28
la durata legale minima dell’affitto prevista dalle disposizioni della legge federale del 4 ottobre 1985 sull’affitto agricolo è scaduta e
l’affittuario è proprietario o dispone economicamente di un’azienda agricola e il fondo affittato è ubicato nel raggio d’esercizio dell’azienda secondo l’uso locale.
Il diritto di prelazione dei parenti è poziore a quello dell’affittuario.