L’autorizzazione non è necessaria in caso di acquisto:
per successione e attribuzione ereditaria;
da parte di un discendente, del coniuge, dei genitori o di un fratello o sorella, o di un figlio loro, dell’alienante;
da parte di un comproprietario o di un proprietario in comune;
mediante esercizio di un diritto legale di compera o di ricupera;
nell’ambito di un’espropriazione o di un miglioramento del suolo operato con il concorso dell’autorità;
allo scopo di rettificare o di migliorare i confini;
da parte del Cantone o di un Comune ai fini della protezione contro le piene, della rivitalizzazione delle acque, della costruzione di bacini di compensazione e di accumulazione per pompaggio per centrali idroelettriche nonché a scopo di sostituzione reale per tali esigenze.