Il procedimento penale incombe ai Cantoni.
Ogni apertura di procedimento penale, come anche le dichiarazioni di non doversi procedere, i decreti penali e le sentenze penali vanno comunicati, senza indugio e gratuitamente, al Ministero pubblico della Confederazione; quest’ultimo può ognora chiedere informazioni sullo stato di un procedimento penale pendente.
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