Non sono considerati persone all’estero (art. 5 cpv. 1 lett. a LAFE), se hanno il domicilio in Svizzera giusta gli articoli 23, 24 capoverso 1, 25 e 26 del Codice civile (CC)8:
i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea (UE) o dell’Associazione europea di libero scambio (AELS);
i cittadini del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord giusta l’articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2 LAFE.9
Gli stranieri che per il soggiorno conforme alla legge non necessitano di un’autorizzazione della polizia degli stranieri (art. 5 cpv. 3) sottostanno all’obbligo dell’autorizzazione per l’acquisto di fondi come gli stranieri che necessitano di un’autorizzazione della polizia degli stranieri.