La statistica sull’acquisto di fondi da parte di persone all’estero (art. 24 cpv. 3 LAFE) verte su:
il numero di autorizzazioni per l’acquisto di abitazioni di vacanza e unità d’abitazione in apparthotel, il luogo, il tipo di fondo, la superficie, la cittadinanza dell’acquirente ed i relativi trasferimenti di proprietà;
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il riacquisto svizzero di abitazioni di vacanza e unità d’abitazione in apparthotel.
L’ufficiale del registro fondiario comunica senza indugi e gratuitamente le relative iscrizioni all’Ufficio federale di giustizia, tramite modulo procuratogli da quest’ultimo; i Cantoni possono stabilire che le comunicazioni vengano trasmesse dalle autorità di prima istanza o dall’autorità legittimata a ricorrere.
L’Ufficio federale di giustizia pubblica ogni anno un compendio dei dati statistici ne «La Vie économique».
Il compendio dei dati statistici verte anche sull’acquisto di fondi da parte di stranieri, esclusi i trasferimenti di proprietà tra acquirenti e alienanti stranieri e i riacquisti svizzeri (incremento netto).
L’uso dei dati personali per scopi diversi da quello statistico è ammissibile solo se è contemplato dalla legge.