In caso di pignoramento, l’ufficiale d’esecuzione non ha alcun obbligo di esaminare d’ufficio se i beni pignorati formano oggetto d’un patto di riserva della proprietà iscritto nel registro, nè di annotare nel verbale di pignoramento i diritti del proprietario.
Art. 18
Art. 18
- Percorso della struttura
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2003
Versioni linguistiche disponibili
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
Categorie di valutazione
Navigazione nell’atto
Caricamento della struttura completa
Il contenuto richiesto è già disponibile. Gli articoli, gli allegati e gli altri nodi della struttura vengono ora aggiunti integralmente.
Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
rechtundgesetz.ch offre orientamento e ricerca nelle informazioni giuridiche pubblicamente accessibili, ma non consulenza legale.
Leggi il contenuto RS
Leggi il contenuto RS
Der Inhalt ist derzeit nicht darstellbar.
- Contesto dell’atto
- Percorso della struttura
Massgebend bleiben die offiziellen Quellen und Fassungen der zuständigen Behörden.
Categorie di valutazione
Art. 18 In caso di pignoramento, l’ufficiale d’esecuzione non ha alcun obbligo di esaminare d’ufficio se i beni pignorati formano oggetto d’un patto di riserva della proprietà iscritto nel registro, nè di annotare nel verbale di pignoramento i diritti del proprietario.
- SR-Nummer
- SR 211.413.1
- Tipo di documento
- Atto legislativo
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 19.12.1910
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale