Prima di far luogo all’iscrizione, l’ufficiale d’esecuzione deve accertarsi della propria competenza. A tale scopo potrà richiedere la produzione di un atto ufficiale attestante che l’acquirente è domiciliato nel suo circondario d’esecuzione o vi mantiene un domicilio d’affari.
Ove l’ufficiale d’esecuzione non si ritenga competente, procederà all’iscrizione soltanto in via provvisoria, comunicando all’istante i motivi per cui rifiuta l’iscrizione definitiva e fissandogli un termine di dieci giorni per ricorrere all’autorità di vigilanza, sotto comminatoria della caducità dell’iscrizione provvisoria.