Le disposizioni degli articoli 45 a 47 del presente regolamento entrano in vigore il 10 novembre 1917, tutte le altre il 1° maggio 1918.
Art. 48 – Disposizioni finali
Art. 48
- 14 [RU 27 269]
- 15 [RU 30 159]
- Contesto dell’atto
- SR 211.423.1 · RPB · Ordinanza · Consolidation: 211.423.1 - 2008-01-01
- Percorso della struttura
- VI. Disposizioni transitorie e finali II. Disposizioni finali
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2008
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Art. 48 1 Le disposizioni degli articoli 45 a 47 del presente regolamento entrano in vigore il 10 novembre 1917, tutte le altre il 1° maggio 1918. 2 A far tempo dal 1° maggio 1918 cesseranno di aver vigore segnatamente il regolamento del 25 aprile 1911 [RU 27 269] concernente il pegno sul bestiame e
- SR-Nummer
- SR 211.423.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 30.10.1917
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale