Le obbligazioni fondiarie e gl’interessi non ancora versati devono, in ogni tempo, essere coperti, presso le centrali, mediante mutui concessi in conformità agli articoli 11 e 12. La parte riservata, come all’articolo 5 numero 2 dev’essere coperta da cartelle di rendita fondiaria; questi titoli sono custoditi ed amministrati dalle centrali.
Art. 14 – In generale
Art. 1411
- 11 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968 (RU 1968 225; FF 1967 I 381).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2023
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Art. 14 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968 (RU 1968 225; FF 1967 I 381). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 5 ott. 1967, in vigore dal 15 feb. 1968 (RU 1968 225; FF 1967 I 381). Le obbligazioni fondiarie e gl’interessi non ancora versati devono, in o
- SR-Nummer
- SR 211.423.4
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 25.06.1930
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale