Per esercitare il diritto d’emettere obbligazioni fondiarie occorre l’autorizzazione del Consiglio federale.
Per ottenere quest’autorizzazione, una centrale deve costituirsi in società anonima o in società cooperativa, essere composta di almeno cinque membri, possedere un capitale di fondazione del quale almeno cinque milioni di franchi siano già versati e far approvare il suo statuto dal Consiglio federale.