I mutui fatti dalle centrali, con gli interessi non ancora versati, fruiscono di un diritto di pegno sulla copertura iscritta nel registro di pegni dei membri, senza che sia necessario concludere uno speciale contratto di pegno e consegnare la copertura alle centrali o ai loro rappresentanti o sia necessaria un’iscrizione nel registro fondiario.
Art. 23 – Diritto di pegno dei mutui
Art. 2312
- 12 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2023
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Art. 23 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). Nuovo testo giusta l’all. n. 1 della LF del 18 mar. 2011 (Garanzia dei depositi), in vigore dal 1° set. 2011 (RU 2011 3919; FF 2010 3513). I mutui fatti
- SR-Nummer
- SR 211.423.4
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 25.06.1930
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale