Le ipoteche legali sono iscritte nella rubrica «Diritto di pegno immobiliare».
L’iscrizione riporta:
i dati prescritti dall’articolo 101 capoverso 2 lettere a, d, e, g ed h;
un’indicazione del tipo di credito garantito, per esempio crediti di artigiani e imprenditori, canone del diritto di superficie, indennità di riversione, imposte fondiarie, contributi a favore delle strade;
nelle osservazioni, se del caso, un rimando al rapporto di priorità rispetto ai restanti diritti di pegno, se divergente dalla data dell’iscrizione.
Per i diritti di pegno legali i Cantoni possono prevedere la stessa rappresentazione dei diritti di pegno contrattuali.
L’ufficio del registro fondiario informa senza indugio dell’iscrizione di un diritto di pegno legale con priorità tutte le persone a cui un diritto reale limitato iscritto nello stesso foglio del libro mastro conferisce diritti.