I Cantoni disciplinano le modalità dell’accesso elettronico ampliato, in particolare:
il modo di accedere;
il controllo degli accessi;
l’utilizzo dei dati ottenuti;
la protezione da accessi non autorizzati ai dati;
le restrizioni poste alla comunicazione dei dati a terzi;
le conseguenze in caso di trattamento abusivo dei dati.
Pubblicano i diritti d’accesso in una forma adeguata.