L’ufficio del registro fondiario può rilasciare a scopo informativo stampe non autenticate dal registro fondiario informatizzato e copie non autenticate del registro fondiario cartaceo e dei registri ausiliari.
Art. 33 – Copie e stampe non autenticate
Art. 33
Copie e stampe non autenticate
- Percorso della struttura
- Titolo primo: Disposizioni generali Capitolo 6: Pubblicità del registro fondiario
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2024
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Art. 33 Copie e stampe non autenticate L’ufficio del registro fondiario può rilasciare a scopo informativo stampe non autenticate dal registro fondiario informatizzato e copie non autenticate del registro fondiario cartaceo e dei registri ausiliari. Titolo primo: Disposizioni generali / Capitolo 6:
- SR-Nummer
- SR 211.432.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.09.2011
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale