Le richieste in forma elettronica possono essere fatte pervenire agli uffici del registro fondiario mediante le piattaforme di trasmissione di cui agli articoli 2 e 4 dell’ordinanza del 18 giugno 201046 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure di esecuzione e fallimento oppure mediante le pagine Internet della Confederazione o dei Cantoni, se queste ultime:
Il DFGP può disciplinare lo svolgimento e l’automazione della comunicazione elettronica, segnatamente in riferimento a moduli, formato e struttura dei dati, processi operativi e procedure di trasmissione alternative.