Le notifiche dell’ufficio del registro fondiario sono considerate trasmesse nel momento indicato sulla ricevuta della piattaforma di trasmissione come momento in cui l’invio è scaricato dalla parte coinvolta o in ogni caso al più tardi il settimo giorno dall’arrivo della notifica nella casella di posta elettronica.
Art. 45 – Momento della notifica
Art. 45
Momento della notifica
- Percorso della struttura
- Titolo secondo: Comunicazione con l’ufficio del registro fondiario Capitolo 2: Comunicazione elettronica
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2024
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Art. 45 Momento della notifica Le notifiche dell’ufficio del registro fondiario sono considerate trasmesse nel momento indicato sulla ricevuta della piattaforma di trasmissione come momento in cui l’invio è scaricato dalla parte coinvolta o in ogni caso al più tardi il settimo giorno dall’arrivo del
- SR-Nummer
- SR 211.432.1
- Tipo di documento
- Ordinanza
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 23.09.2011
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale