Il DFGP definisce per il registro fondiario:
l’eGRISMD e i requisiti che devono soddisfare i dati ivi tenuti e l’inizio della validità delle nuove versioni;
il linguaggio di descrizione dei dati;
l’IEDRF e l’inizio della validità delle nuove versioni nonché la scadenza della validità delle versioni precedenti;
il catalogo di criteri per il riconoscimento di piattaforme alternative per la comunicazione elettronica con l’ufficio del registro fondiario;
le interfacce UPI (Unique Person Identification) con l’UCC (allegato 5);
la procedura di ripresa e aggiornamento dei dati nel registro degli identificatori di persone;
la protocollazione della ripresa e dell’aggiornamento dei dati nel registro degli identificatori di persone;
l’interfaccia per l’accesso da parte del servizio di ricerca di fondi ai dati giuridicamente efficaci iscritti nel libro mastro e ai dati del registro degli identificatori di persone;
l’interfaccia mediante la quale il servizio di ricerca di fondi riceve dai sistemi cantonali i contenuti dell’indice di ricerca (allegato 6);
l’interfaccia per l’interrogazione mediante il servizio di ricerca di fondi (allegato 7).
Riconosce piattaforme alternative per la comunicazione elettronica con l’ufficio del registro fondiario.