Il piano per il registro fondiario secondo l’articolo 7 OMU contiene i seguenti dati della misurazione ufficiale:
i punti e le linee di confine dei beni immobili, dei diritti per sé stanti e permanenti costituiti sui fondi e differenziati secondo la superficie nonché le miniere;
i territori interessati da spostamenti di terreno permanenti (art. 660a CC);
i punti fissi;
gli edifici esistenti secondo gli articoli 2 lettera b e 7 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza del 9 giugno 201722 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA) nonché gli altri impianti e costruzioni esistenti;
le caratteristiche della superficie terrestre;
i confini giurisdizionali;
gli indirizzi degli edifici secondo gli articoli 26b e 26c dell’ordinanza del 21 maggio 200823 sui nomi geografici (ONGeo);
altri oggetti, nella misura in cui sono rilevanti per lo sfruttamento del fondo;
i nomi geografici.