Se le delimitazioni naturali o artificiali dei confini risultano durature e ben riconoscibili in ogni tempo si rinuncia, di regola, alla posa dei segni di terminazione.
I Cantoni possono prevedere ulteriori eccezioni, segnatamente:
nelle regioni in cui beni immobili nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie devono fare oggetto di riordino fondiario;
per i beni immobili nonché diritti per sé stanti e permanenti differenziati secondo la superficie, i cui segni di terminazione sono costantemente minacciati dall’attività agricola o da altre cause;
in zone agricole e forestali delle regioni di montagna o di estivazione secondo il catasto della produzione agricola, nonché nelle regioni non produttive.