Per i lavori aggiudicati secondo le prescrizioni del diritto sugli appalti pubblici, le spese computabili corrispondono al prezzo fissato, fatto salvo l’articolo 47d.
Per i lavori non aggiudicati secondo le prescrizioni del diritto sugli appalti pubblici, il Cantone stabilisce l’indennità computabile sulla base delle tariffe usuali di mercato.
Gli indennizzi stabiliti dai Cantoni devono essere approvati dalla Confederazione.
Nell’accordo di programma, al posto delle spese computabili può essere concordato un contributo federale forfettario.