La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata per l’accettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza.
Art. 1011 – Diritto di presentazione
Art. 1011
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 1011 La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata per l’accettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza. Parte quinta: Dei titoli di credito (cartevalori) / Titolo trentesimoterzo: Dei titoli nominativi, dei titoli al portatore e dei titoli all’ord
- SR-Nummer
- SR 220
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 30.03.1911
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale