Quando la legge prescrive per un contratto la forma scritta, questa s’intende richiesta per ogni modificazione del contratto medesimo, ad eccezione di quelle stipulazioni complementari accessorie, che non siano in contraddizione coll’atto.
Art. 12 – Portata
Art. 12
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 12 Quando la legge prescrive per un contratto la forma scritta, questa s’intende richiesta per ogni modificazione del contratto medesimo, ad eccezione di quelle stipulazioni complementari accessorie, che non siano in contraddizione coll’atto. Parte prima: Disposizioni generali / Titolo primo: D
- SR-Nummer
- SR 220
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 30.03.1911
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale