Se stabilisce un contratto normale di lavoro in applicazione dell’articolo 360a, il Cantone ne notifica un esemplare all’ufficio federale230 competente.
Art. 360f – Notifica
Art. 360f229
- 229 Introdotto dall’all. n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).
- 230 Attualmente la Segreteria di Stato dell’economia (SECO).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 360f Introdotto dall’all. n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5092). Introdotto dall’all. n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° lug. 2004 (RU 2003 1370; FF 1999 5
- SR-Nummer
- SR 220
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 30.03.1911
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale