Il commissionario ha un diritto di ritenzione sulle merci, nonché sul prezzo che ne fu ricavato.
Art. 434 – Diritto di ritenzione
Art. 434
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 434 Il commissionario ha un diritto di ritenzione sulle merci, nonché sul prezzo che ne fu ricavato. Parte seconda: Dei singoli contratti / Titolo quindicesimo: Della commissione / A. Commissione per la compra e vendita / III. Diritti del commissionario / 3. Diritto di ritenzione
- SR-Nummer
- SR 220
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 30.03.1911
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale