Il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione.
Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto.
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Restano determinanti le fonti e le versioni ufficiali delle autorità competenti.
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Art. 58 1 Il proprietario di un edificio o di un’altra opera è tenuto a risarcire i danni cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione. 2 Gli è riservato il regresso verso altre persone, che ne sono responsabili in suo confronto. Parte prima: Disposizioni generali / Titolo primo: D