All’atto della costituzione della società i sottoscrittori devono aver liberato almeno il 20 per cento del valore nominale di ogni azione.
In ogni caso, la somma dei conferimenti effettuati non deve essere inferiore a 50 000 franchi. Se il capitale azionario è espresso in una moneta estera, i conferimenti effettuati devono corrispondere, all’atto della costituzione, a un controvalore di almeno 50 000 franchi.338