Se dall’ultimo conto annuale risulta che gli attivi, una volta dedotti i debiti, non coprono più la metà della somma del capitale azionario e delle riserve legali da capitale e da utili non rimborsabili agli azionisti, il consiglio d’amministrazione adotta misure atte a eliminare la perdita di capitale. Se necessario, adotta altre misure di risanamento della società o ne propone l’adozione all’assemblea generale qualora siano di competenza di quest’ultima.
Se la società non ha un ufficio di revisione, l’ultimo conto annuale dev’essere sottoposto a revisione limitata da parte di un revisore abilitato prima di essere approvato dall’assemblea generale. Il revisore abilitato è nominato dal consiglio d’amministrazione.
L’obbligo di revisione secondo il capoverso 2 si estingue se il consiglio d’amministrazione presenta una domanda di moratoria concordataria.
Il consiglio d’amministrazione e l’ufficio di revisione o il revisore abilitato intervengono con la dovuta sollecitudine.