All’atto della costituzione, per ogni quota sociale deve essere effettuato un conferimento corrispondente al prezzo di emissione.
Art. 777c – Conferimenti
Art. 777c
- 683 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
- 684 Abrogato dalla cifra I della LF del 19 giu. 2020 (Diritto della società anonima), con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2020 4005; 2022 109; FF 2017 325).
- Lingua
- Italiano (it)
- Stato dei dati
- 01.01.2026
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Art. 777c 1 All’atto della costituzione, per ogni quota sociale deve essere effettuato un conferimento corrispondente al prezzo di emissione. 2 Per il rimanente, le disposizioni del diritto della società anonima si applicano per analogia: 1. Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 19 giu. 2020 (D
- SR-Nummer
- SR 220
- Tipo di documento
- Legge federale
- Lingua
- Italiano (it)
- Data del documento
- 30.03.1911
- Fonte
- Fedlex
- Ambito giuridico
- Diritto nazionale